01 Marzo 2006
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, con una disposizione contenuta nell’articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare.
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione (25 marzo 2006), al Sindaco, la seguente documentazione:
- una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui l’elettore dimora, indicandone il completo indirizzo e possibilmente il recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, “da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio”; il medesimo certificato potrà attestare altresì l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
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