Lo svolgimento della suddetta attività è consentito esclusivamente in favore di coloro che siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (da richiedersi presso il Servizio Suap del Comune, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune
www.comune.corato.ba.it,/sezione SUAP/ sezione commercio) e siano possessori di automezzi per l’attività attrezzati e dotati dei requisiti igienico-sanitari, certificati da autorizzazione sanitaria ex lege 283/62 o DIA sanitaria giusta deliberazione di G.R n. 1924 del 21.10.2008.
I soggetti muniti della prescritta autorizzazione comunale non possono occupare suolo pubblico se non con il proprio mezzo e dunque non possono utilizzare banchi, tavoli, sedie ed attrezzature varie.
Ai sensi dell’art.31 c.1 del D.L. n.201/11, convertito nella L.214 del 22.12.2011, che ha modificato l’art.3 c.1 lettera d-bis del D.L. n.223/06, convertito nella L.248/06, e del combinato disposto di cui agli articoli 13 c.6 e 18 c.1 lett. C) della L.R.18/01, le suddette attività possono essere svolte senza il rispetto di orari di apertura e chiusura nonché senza l’obbligo di osservare la chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale e senza alcun vincolo temporale di permanenza nella medesima area.
Agli esercenti tali attività, così come alle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali in genere, è fatto divieto assoluto di vendere- per motivi igienico-sanitari e di decoro dell’ambiente urbano- dalle ore 22,00 e sino alla chiusura della propria attività, bevande di qualsiasi tipo, contenute in bottiglie e lattine.