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21 Gennaio 2014
Individuazioni aree di sosta per attività di commercio itinerante su aree pubbliche con somministrazioni di alimenti e bevande

Si comunica che il Comune di Corato ha individuato le seguenti aree pubbliche in cui consentire la sosta per lo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche mediante somministrazione di alimenti e bevande:

- Via Santa Maria: area prospiciente la complanare della S.P. 231, attuale sede del mercato settimanale- settore alimentare (due mezzi), e rientranza della medesima strada nei pressi della struttura socio-assistenziale “Dopo di noi (due mezzi)”;

- Via Prenestina:  nella prima rientranza dopo l’incrocio con via Sant’Elia (due mezzi) e nella rientranza nei pressi dello Stadio (due mezzi);

- Piazzale antistante Stadio comunale lato via Gravina (due mezzi).

Lo svolgimento della suddetta attività è consentito esclusivamente in favore di coloro che siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (da richiedersi presso il Servizio Suap del Comune, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.corato.ba.it,/sezione SUAP/ sezione commercio) e siano possessori di automezzi per l’attività attrezzati e dotati dei requisiti igienico-sanitari, certificati da autorizzazione sanitaria ex lege 283/62 o DIA sanitaria giusta deliberazione di G.R  n. 1924 del 21.10.2008.

I soggetti muniti della prescritta autorizzazione comunale non possono occupare suolo pubblico se non con il proprio mezzo e dunque non possono utilizzare banchi, tavoli, sedie ed attrezzature varie.

Ai sensi dell’art.31 c.1  del D.L. n.201/11, convertito nella L.214 del 22.12.2011, che ha modificato l’art.3 c.1 lettera d-bis del D.L. n.223/06, convertito nella L.248/06, e del combinato disposto di cui agli articoli 13 c.6 e 18 c.1 lett. C) della L.R.18/01, le suddette attività possono essere svolte senza il rispetto di orari di apertura e chiusura nonché senza l’obbligo di osservare la chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale e senza alcun vincolo temporale di permanenza nella medesima area.

Agli esercenti tali attività, così come alle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali in genere, è fatto divieto assoluto di vendere- per motivi igienico-sanitari  e di decoro dell’ambiente urbano- dalle ore 22,00 e sino alla chiusura della propria attività, bevande di qualsiasi tipo, contenute in bottiglie e lattine.

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