25 Gennaio 2013
Abolizione tributo per attività ricettive e della somministrazione
Si informano gli operatori del settore della ristorazione e delle attività ricettive che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in base alla L.R. 45 del 28.12.2012, è stata disposta la soppressione delle tasse sulle concessioni regionali applicate alle attività economiche incluse nel punto 4 della “Tariffa” relativa a “Igiene e Sanità” e nel punto 8 della “Tariffa” relativa a “Turismo e industria alberghiera” della L.R.31/01. Pertanto, non sono più soggetti al pagamento del tributo sia i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sia le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere come affittacamere, campeggi, residence, agriturismi, bed and breakfast.
Il Responsabile SUAP Avv. Giuseppe Sciscioli
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