08 Giugno 2011
Proroga termini acconto ICI 2011 e modalità di versamento
Informa i contribuenti soggetti all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che entro il 05 agosto 2011 (termine prorogato per il Comune di Corato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 01 giugno 2011), deve essere versato l’acconto pari al 50% della somma dovuta per l’anno 2011.
Entro la stessa data è possibile versare in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta.
L’aliquota ordinaria per il corrente anno è del 6 per mille.
L’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, come disciplinate dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, è del 4,5 per mille con detrazione di € 120,00 su base annua.
L’aliquota agevolata per le unità immobiliari oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, così come approvato dal Regolamento Comunale con deliberazione di C. C. n. 22 del 28 aprile 2009, è del 4,5 per mille.
Per il corretto adempimento del versamento dell’acconto ICI per l’anno 2011, i contribuenti devono attenersi alle seguenti indicazioni:
1. il pagamento può essere eseguito utilizzando alternativamente:
a) il Modello F24 ordinario distribuito da Banche, Agenzie Postali e Concessionari per la Riscossione, o scaricabile dal sito internet http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/. Non è possibile utilizzare il Modello F24 per versare le somme iscritte a ruolo e richieste a mezzo di cartella di pagamento, per I.C.I. da avvisi di accertamento o di liquidazione;
b) un bollettino di versamento in c/c postale n. 11954708 intestato a Comune di Corato – Servizio Tesoreria Tasse e Concessioni comunali. I contribuenti possono ritirarlo dall’Ufficio Tributi a partire dal 13 giugno 2011. Nel momento in cui le entrate comunali, tra cui l’ICI, saranno gestite dalla Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”, saranno fornite le informazioni necessarie sui nuovi conti correnti da utilizzare.
2. il versamento deve essere arrotondato all’unità di Euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
3. è possibile compensare, anche per annualità diverse, l’I.C.I. a credito con l’I.C.I. a debito, l’I.C.I. a credito con la T.A.R.S.U. a debito e viceversa, presentando apposita istanza all’Ufficio Tributi prima dell’effettuazione della compensazione, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
Per i fabbricati la rendita risultante in catasto, base di calcolo dell’imponibile, deve essere aumentata del 5%.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio 2011.
Per le aree fabbricabili per le quali è intervenuto recentemente l’accertamento con adesione del contribuente, il valore imponibile è quello definito con l’Ufficio Tributi.
L’importo fino a concorrenza del quale il versamento dell’I.C.I. non deve essere effettuato è pari a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d’imposta. In nessun caso l’importo minimo deve essere inteso come franchigia.
Informa, inoltre, che entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, va presentata la dichiarazione I.C.I. per gli immobili acquistati o ceduti nel corso dell’anno 2010, di quelli per i quali durante lo stesso anno si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Presso l’Ufficio Tributi di questo Comune sono in distribuzione gratuita i modelli di dichiarazione I.C.I., che sono, altresì, scaricabili da questo sito
Il Funzionario Responsabile L'Assessore alla Progr. Finanz. Giuseppe Leuci Massimo Mazzilli
Il Sindaco Luigi Perrone
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