Soppressione parametri numerici
Con deliberazione n.90 del 4 giugno scorso la Giunta Comunale ha stabilito la soppressione dei parametri numerici per l’apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ex l.287/91 sul territorio comunale.
Si riporta di seguito il testo della deliberazione:
Con deterninazione sindacale n.2 del 12.04.07 sono stati fissati i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni ex lege 287/91 per l’apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
All’uopo, anche a seguito di incontri tecnici con le rappresentanze di categoria e le organizzazioni sindacali, fu stabilito nelle cinque zone in cui fu suddiviso il territorio comunale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili dal competente Servizio Suap nei confronti dei soggetti istanti, una volta verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
La suddetta programmazione, richiesta dalla L.287/91, aveva una efficacia temporale di tre anni a far tempo dalla emanazione della determinale sindacale di cui sopra e comunque fino all’adozione di un nuovo provvedimento in materia.
Giova all’uopo osservare che, nel corso dell’ultimo periodo, la materia dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande risulta profondamente mutata a seguito di una vorticosa evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell’Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l’avvio di tali attività.
Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di commercio, distribuzione di carburanti, di acconciatori ed estetisti, ecc.) avevano progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al “numerus clausus” ovvero alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.
Da ultimo, il legislatore nazionale con il varo del D.Lgs. 59 del 23.04.10, entrato in vigore l’8 maggio, ha recepito la c.d. “Direttiva Servizi”, meglio conosciuta come “Direttiva Bolkestein”, di rango comunitario, ed ha introdotto anche nella materia dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prima esclusa in base alla L.287/91, i principi della libertà di concorrenza imprenditoriale, determinando, di fatto, la liberalizzazione delle aperture di bar, ristoranti, ecc.
In sostanza il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti in questo tipo di mercato, riportando al centro dell’attenzione il cittadino, “rectius” il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, il pluralismo delle attività economiche a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività, prima indirettamente, ma di fatto, tutelati dalla L.287/91.
L’apertura, insomma, di un bar o di un ristorante non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio secondo la programmazione comunale vigente, ma dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore.
Si sono sprecate, di recente, le pronuce della magistratura amministrativa, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politche programmatorie dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebebro provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.
Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un’economia libera e non soggetta ad un ottica dirigistica dell’ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.
Come detto, tutte queste valutazioni sono state fatte proprie dal D.Lgs. 59 del 23.04.10 (cui è seguito la Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico n.3635 del 06.05.10) che, recependo la legislazione comunitaria, ha eliminato ogni tipo di vincolo numerico e quantitativo nell’ambito delle autorizzazioni per l’apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prima imposti dalla Legge 287/91.
In particolare, l’art. 64 c.3 del Decreto Legislativo n.59/10 stabilisce che, al massimo, i Comuni per alcune zone del territorio possano adottare un tipo particolare di programmazione per l’apertura di bar, ristoranti, ecc.
Quella, cioè, fondata su parametri oggettivi di tutela della sostenibilità ambientale e sociale e di vivibilità di una determinata parte del territorio, salvaguardando e riqualificando zone di pregio artistico, architettonico, archeologico, nonché tutelando il diritto dei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano e garantendo l’ordine pubblico e la salute pubblica.
All’uopo, giova osservare che, alla data odierna, risultano attivi nel territorio comunale n.182 pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande distribuiti in maniera pressocchè omogenea.
Non si ritiene che il territorio stesso sia caratterizzato dalla presenza di zone di particolare pregio tali da potersi ritenere indispensabile porre limitazioni all’apertura di nuovi pubblici esercizi né che possano profilarsi quelle ragioni di sostenibilità ambientale e sociale richiamate dall’art.64 c.3 del D.Lgs.59/10 così rilevanti da rendere inopportuna la liberalizzazione di bar e ristoranti in particolari zone del territorio stesso.
Si ricorda che, nell’ambito della programmazione periodica comunale in materia di rilascio di autorizzazioni di pubblici esercizi, vengono individuate cinque zone:
- la zona 1 coincidente con il centro storico, nella quale si sono insediati 41 fra bar e ristoranti;
- la zona 2 coincidente con la parte compresa fra i Corsi e l’Extramurale, nella quale si sono insediati 49 fra bar e ristoranti;
- la zona 3 coincidente con la parte compresa fra l’Extramurale, la Ferrovia Bari Nord e la S.P. 231, nella quale si sono insediati 32 fra bar e ristoranti;
- la zona 4 coincidente con la zona periferica 167 segnata da soli 4 fra bar e ristoranti;
- la zona 5 relativa alle altre parti del territorio comunale non rientranti nelle precedenti, segnata dalla presenza di 26 pubblici esercizi.
In relazione ad una popolazione di residenti di circa 48 mila abitanti i circa 180 pubblici esercizi attivi, distribuiti come si vede in modo omogeneo, rappresentano una cifra sicuramente proporzionata; del resto la soppressione del numero chiuso non si ritiene che possa determinare un aumento di pubblici esercizi tale da poter creare, in alcune zone del territorio piuttosto che in altre, particolari problematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità e mobilità dei residenti.
In tali ultime ipotesi, al fine di preservare per esempio i residenti nelle zone caratterizzate dalla presenza dei pubblici esercizi, sarà piuttosto necessario porre in essere una decisa azione preventiva e repressiva degli organi di vigilanza mirata ad assicurare l’osservanza degli orari di chiusura e di diffusione della musica nonché le norme vigenti in materia di rispetto dell’ordine pubblico e della salute pubblica.
Per tutte queste motivazioni, si propone di stabilire che l’apertura di nuovi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non sia più subordinata in tutto il territorio comunale a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune, così come fissati con determina sindacale n.02 del 12.04.07.
Tanto, sino a nuove disposizioni statali e regionali a venire.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione che precede;
VISTI il D.Lgs. n.59 del 23.04.10 e la Circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico n.3635 del 06.05.10;
DELIBERA - STABILIRE che l’apertura di nuovi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non sia più subordinata in tutto il territorio comunale a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune, così come fissati con determina sindacale n.02 del 12.04.07, né a parametri oggettivi, così come definiti dall’art.64 c.3 del D.Lgs. 59/10.
- DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs.267/00
- CONFERIRE MANDATO al Settore Affari Generali di trasmettere il presente provvedimento al Settore LL.PP./ Servizio Suap per quanto di competenza.
|