NASCITA
La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge artt. 30 e segg. D.P.R. n.396 /2000.
ADEMPIMENTI:
1) Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita può essere presentata:
da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto; da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.
2) se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto; da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
Per la denuncia resa al Direttore sanitario non è necessaria alcuna formalità.
Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile, occorre esibire l'attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
In tutti i casi il dichiarante deve esibire un valido documento di identità personale.
L'Ufficio Anagrafe del Comune provvederà a segnalare la nascita al Ministero delle Finanze per l'attribuzione del codice fiscale e per il successivo recapito del relativo tesserino al domicilio del bambino.
Certificato ed estratto di nascita
Cosa sono:
il certificato è il documento che attesta l'evento della nascita e contiene i dati relativi alla stessa; l'estratto di nascita indica l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimonio, divorzio, morte, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, interdizione giudiziale, inabilitazione, eventuali aggiornamenti della cittadinanza).
Possono essere richiesti presso l'Ufficio Stato Civile anche da terzi presentando un valido documento di identità personale.
Entrambi possono sempre essere sostituiti dall'autocertificazione.
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