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Regolamento per la definizione degli interessi
Deliberazione Commissariale n. 2/C del 3 febbraio 2000
Art. 1
Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L. 133/99 per i tributi comunali relativi ai periodi di imposta precedenti al 1999 gli interessi, da applicare sulle somme da riscuotere o da rimborsare secondo la disciplina di ogni singolo tributo, maturano:
a) per il periodo dal primo gennaio 1988 al 31 dicembre 1993, nella misura del quattro e mezzo per cento, per ogni semestre compiuto;
b) per il periodo dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, nella misura del tre per cento, per ogni semestre compiuto;
c) per il periodo successivo al 31 dicembre 1996, nella misura del due e mezzo per cento, per ogni semestre compiuto.
Art. 2
La misura degli interessi da applicare per ciascun semestre è quella vigente all'inizio del semestre cui il calcolo va riferito a resta invariata per l'intero semestre.
Art. 3
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto per tutti gli atti di gestione dei tributi propri emanati dopo che il presente regolamento è divenuto esecutivo.
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