SERVIZI IN CASO DI INFORTUNISTICA STRADALE
In caso di sinistro. Come comportarsi.
Per prima cosa l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e se necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite.
Trattasi di sinistro con lievi danni
Segnalare il veicolo fermo ove ciò sia necessario; Ove possibile, eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 CdS); Si ha l'obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 CdS).
Trattasi di sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose
Trattasi di sinistro con feriti
Richiedere l'intervento del Corpo o di altra forza di polizia; Prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò sia necessario; Attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini.
Si ricorda che vige l'obbligo di fermarsi, la cui violazione comporta pesanti sanzioni sia amministrative che penali. Si riporta l'articolo 189 donde si evince il comportamento in caso di sinistro stradale. 'Art. 189 (Comportamento in caso di incidente).' L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità; Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente; In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati; Chiunque. nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art.80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI; Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6; Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Cosa fare dopo il sinistro Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all'art. 11 comma 4 che 'gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi.' Può richiedere al Comando di Polizia Municipale sito in Via Gravina,132 la copia degli atti redatti dalla pattuglia intervenuta per il rilievo. Orario: lunedì - mercoledì e venerdì ore 10.00/12.00 Martedì e Giovedì ore 17.00/19.00
Per i sinistri con soli danni materiali: se è disponibile sul sistema informatico viene subito consegnato previo pagamento spese. (Art.11 c.4 C.d.S. e 21 c.4 reg. C.d.S.); Per i sinistri con feriti, poiché le lesioni sono perseguibili a querela, che può essere presentata entro 3 mesi dal fatto, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria oppure il decorso del termine di 120 gg. (art. 21 c. 6 reg. C.d.S.); Per i sinistri che hanno causato il decesso di una persona per avere informazioni occorre presentare il nulla-osta da parte della competente autorità giudiziaria.
Tariffe per il rilascio delle copie
Diritti di segreteria EURO 0,26 x facciata. Si ricorda che è possibile servirsi per sinistri con danni materiali di lieve entità del modulo blu il cosi detto CID di cui si vanno ad elencare di seguito le peculiarità al fine di una corretta informazione per il cittadino. La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) è quella procedura stabilita d'intesa fra tutte le maggiori Compagnie assicuratrici che consente all'automobilista, che sia protagonista non colpevole o parzialmente colpevole di un incidente stradale con un altro veicolo, di essere risarcito, a certe condizioni direttamente dalla propria Compagnia anziché da quella della controparte, sempre che entrambi i conducenti coinvolti abbiano compilato e sottoscritto il 'modulo blu'.
CID: diritti e doveri dell'assicurato
I diritti dell'assicurato
I doveri dell'assicurato
Compilare il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente; denuncia di sinistro) in tutte le sue parti: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di patente e data validità, Compagnia di assicurazione, numero polizza e data di scadenza polizza (sono visibili dal certificato di assicurazione esposto sul veicolo) di entrambi i conducenti; dati relativi ai due veicoli coinvolti nell'incidente (tipo di auto, targa o numero di telaio, Stato di immatricolazione). Descrivere in modo chiaro le circostanze dell'incidente e/o fare grafico dello stesso; Il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti; Ogni conducente deve trattenere due copie del modulo blu: una per sé e una per il proprio assicuratore; Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione; La denuncia va presentata entro tre giorni.
Ricordare inoltre che la CID si applica quando:
l'incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole); non vi siano evidenziati danni alle persone. Il foglio aggiuntivo inserito da quest'anno al modulo blu e contenente informazioni sugli eventuali feriti, oltre che ai testimoni, non incide sul sistema di indennizzo diretto (CID), che attualmente continua ad applicarsi ai soli danni alle cose per i sinistri che coinvolgono due veicoli. Queste informazioni sono necessarie per alimentare la banca dati istituita presso l'ISVAP (l'Istituto di vigilanza sulle Compagnie di assicurazione).
Se non c'è accordo sull'entità dei danni, l'assicuratore paga la somma da lui stimata e l'assicurato, dopo l'incasso, può rivolgersi allo stesso assicuratore per la differenza pretesa.
Indirizzi Utili Se è stato coinvolto in un sinistro stradale può avvalersi del Corpo di Polizia Municipale dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Richieda l'intervento alla: Centrale Operativa Tel 080/8721014
Verrà inviata una pattuglia il cui equipaggio presta generalmente servizio in: Via Gravina,132.
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